Art 483 c.p.c. Il cumulo delle azioni esecutive.

Art 483 c.p.c. Il cumulo delle azioni esecutive.

L’art 483 c.p.c. legittima la proposizione di molteplici azioni esecutive sulla base di un unico titolo.

La suddetta norma, recita testualmente: “ll creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
Se è iniziata anche l’esecuzione immobiliare, l’ordinanza è pronunciata dal giudice di quest’ultima.”

Pertanto, il creditore sarà libero non solo di scegliere il mezzo esecutivo che ritenga più idoneo al raggiungimento del suo scopo satisfattivo, ma anche di poter cumulare più strumenti esecutivi; quindi potrà azionare il pignoramento mobiliare assieme all’immobiliare e/o al pignoramento presso terzi.

Tale strumento, legittimo, può facilmente prestare il fianco ad un uso abusivo del diritto ad opera del creditore procedente.

Difatti, quest’ultimo, ricevendo l’avallo processuale, potrebbe attivare più pignoramenti per un unico credito indipendentemente dalla capienza degli uni ed il valore degli altri.

Per evitarne tale uso distorto, che comporterebbe solo un aumento ingiustificato delle spese esecutive per il debitore esecutato, il legislatore nello stesso comma, si preoccupa di tutelare anche il debitore ove gli consente di poter proporre un’opposizione attraverso la quale limitare l’espropriazione ad un unico mezzo.

La limitazione di cui in parola, potrà essere proposta con una semplice istanza ad opera del debitore da presentare al giudice dell’esecuzione per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento ( Cass. 3 sett. 2007 n. 18533).

La scelta tra i mezzi spetterà al creditore procedente o in mancanza a quello che sceglierà il giudice comportando l’estinzione di quelli tralasciati.

Il provvedimento del giudice avrà forma di ordinanza che non potrà essere oggetto di impugnazione dinanzi allo stesso giudice ma, come ogni atto esecutivo sarà assoggettabile all’opposizione agli atti esecutivi.

Una norma, pertanto, che concilia il favor creditoris al favor debitoris, creando quell’ equilibrio così sottile e così difficile da raggiungere soprattutto nella materia esecutiva.