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Commento a Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020

BISOGNA STARE A CASA. NON SI POSSONO FARE PASSEGGIATE E NON SI Può FARE SPORT! SI POSSONO FARE “SPOSTAMENTI SOLO PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITA’ OVVERO PER MOTIVI DI SALUTE” Penso sia utile fare chiarezza sui provvedimenti del Presidente Conte per far comprendere meglio cosa si può fare e cosa no. Andiamo

Art 483 c.p.c. Il cumulo delle azioni esecutive.

La suddetta norma, recita testualmente: “ll creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

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